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Nuova disciplina dell’ACCESSO CIVICO

art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede: 

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al  medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a  quanto  richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto. 
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 


La disciplina inerente l’accesso civico è stata novellata ad opera del D.Lgs n. 97/2016 i cui tratti maggiori qui brevemente si riassumono dopo aver riportato il testo dell’articolo 5 che lo regolamenta.
“Testo dell'art. 5 "Accesso civico" del D.Lgs. n. 33/2013
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.”
Soggetti legittimati: chiunque ha diritto di accedere. Nell’accesso civico il diritto spetta a qualsiasi persona, senza nessuno specifico requisito soggettivo e non è necessaria nessuna motivazione (Art. 5 D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs n. 97/2016).
Oggetto: l’accesso civico ha per oggetto i dati ed i documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso decreto n. 33/2013 e ss.mm.ii.
 Limiti: i limiti dell’accesso sono disciplinati dall’art. 5 bis del D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 che individua una elencazione tassativa che permette di rifiutare la richiesta di accesso civico, nel caso in cui possa comportare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici inerenti a:

  1. la sicurezza pubblica;
  2. la sicurezza nazionale;
  3. la difesa e le questioni militari;
  4. le relazioni internazionali;
  5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  7. il regolare svolgimento di attività ispettive. 
L’accesso civico può inoltre essere rifiutato per salvaguardare i seguenti interessi privati:
  1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Come presentare l’istanza: secondo quanto previsto dal nuovo art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 82/2005, deve essere firmata (digitalmente o in modo autografo) e deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Qualora la richiesta non venga firmata digitalmente, ma comunque trasmessa per via telematica, il richiedente dovrà allegare copia del documento di identità. La mancanza di firma o della copia del documento, in caso di firma autografa, comporta la nullità della richiesta. E’ allegato il modulo di richiesta.
A chi presentare l’istanza:
a) sempre all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’URP ove costituito;
c) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza solo ove l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
 Tutele: qualora l’amministrazione rifiuti, totalmente o parzialmente, l’accesso, oppure non rispetti il termine di trenta giorni per provvedere in merito alla domanda, il richiedente può presentare “domanda di riesame” al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro venti giorni. Se l’accesso civico è stato negato, o differito, per tutelare l’interesse privato alla “protezione dei dati personali, il responsabile anticorruzione deve acquisire un preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. Il termine per l’adozione del provvedimento finale da parte del responsabile anticorruzione rimane sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
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Responsabile della trasparenza e titolare del potere sostitutivo:
nominativo Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
qualifica Segretario Generale
Indirizzo posta elettronica istituzionale info@pec.altavillamilicia.eu
 
titolare del potere esecutivo:
nominativo Dott.ssa Adriana Ferrara
qualifica Resp. settore I – Vice-segretario
Indirizzo posta elettronica istituzionale info@pec.altavillamilicia.eu
 
 
 
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Modificata il 22/06/2022
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