UFFICIO TECNICO COMUNALE

CHIARIMENTI GENERICI:
  1. PISCINE PERTINENZIALI INTERRATE
Pervengono a questo Ufficio Tecnico numerose Segnalazioni Certificate di Inizio Attività SCIA per la realizzazione di piscine a servizio di immobili residenziali.
In riferimento a tali realizzazioni occorre precisare che ai sensi dell’art. 10 comma 5 della L.R. 16/2016 e s.m.i. “(…)sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista le piscine pertinenziali prefabbricate interrate di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio appoggiate su battuti cementizi non strutturali”.
Ai fini del calcolo del volume dell’edificio si dovrà fare riferimento  al volume di costruzione  realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria, restando pertanto esclusi dal computo del volume del fabbricato i locali indicati all’art. 32 bis comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale.
Inoltre la piscina pertinenziale deve:
  • accedere ad un edificio preesistente edificato legittimamente;
  • presentare necessariamente la caratteristica della ridotta dimensione anche in assoluto, a prescindere dal rapporto con l’edificio principale;
  • non essere in contrasto con i limiti disposti nello strumento urbanistico.
 
  1. SOTTOTETTI
 Sono state presentate a questo ufficio tecnico richieste di permesso di costruire in cui vengono rappresentati dei vani sottotetto con caratteristiche difformi a quelle che, ai sensi dell’art. 32 comma 10, comportano l’esclusione di detti sottotetti dal computo del volume edificabile; in particolare sono stati proposti dei  locali direttamente accessibili e fruibili dall’abitazione (allo stesso piano di camere da letto e servizi) con copertura a bassa pendenza e con caratteristiche di locale accessorio fruibile a fini abitativi, tanto da essere serviti da servizi igienici.  Occorre  precisare che vani di tale genere, aventi palesi caratteristiche di abitabilità (ancorchè designati in progetto come sottotetti) non possono essere esclusi dal computo della  volumetria realizzabile.
 Il sottotetto è il volume sovrastante l'ultimo piano di un edificio con funzione isolante dal punto di vista termico e acustico, sottostante una copertura a falde inclinate. Il sottotetto dovrà essere accessibile soltanto per ispezioni o verifica dello stato conservativo e di manutenzione. Si esprime chiaramente in tal senso il Regolamento Edilizio Comunale (art. 32 comma 10) quando specifica che  “I sottotetti possono essere accessibili direttamente dall’unità immobiliare sottostante o dal vano scala condominiale”
 
  1. VOLUMI TECNICI

Sono state presentate a questo ufficio tecnico richieste di permesso di costruire in cui vengono rappresentati dei locali tecnici che, pur essendo indicati in progetto come tali e di conseguenza esclusi dal computo della volumetria assentibile, presentavano caratteristiche di locale accessori fruibili a fini abitativi.
Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.)”; sono vani  che non hanno una propria autonomia funzionale e che sono realizzati solo per inglobare impianti serventi di un edificio per assolvere ad imprenscindibili esigenze tecnico-funzionali.
I volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell’indice edificatorio, in quanto non sono generatori di carico urbanistico e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni. Essi non possono essere ubicati all’interno della parte abitativa.
Il beneficio del mancato computo volumetrico risulta necessariamente condizionato alla sussistenza dei suddetti presupposti, cosicché non può esistere volume tecnico laddove si tratti di vani che presentano tutte le caratteristiche di locali fruibili anche in futuro per fini accessori/abitativi


 



 

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