Amministrative del 12.06.2022 - Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Pubblicata il 02/05/2022

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative di domenica 12 giugno 2022, la normativa (Legge 4 aprile 1956, n. 212; Legge 24 aprile 1975, n. 130; Legge 10 dicembre 1993, n. 515 e Legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni), al fine di garantire la par condicio tra le forze politiche presenti sul territorio e tra i candidati che partecipano alla competizione elettorale, disciplina le modalità di propaganda delle idee e dei programmi.
 
La Giunta comunale da martedì 10 maggio 2022 a venerdì 13 maggio 2022, provvederà con Deliberazione pubblicata all’Albo pretorio on line, a stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

Gli spazi verranno resi noti con avviso pubblicato sulla Home page del sito e nella sezione relativa alle consultazioni elettorali del medesimo portale.
Nei due giorni successivi alla ricezione delle liste ammesse, la medesima Giunta provvederà alla ripartizione degli spazi in tante Sezioni quante  sono le liste che parteciperanno alla competizione  elettorale.
 
Da venerdì 13 maggio 2022  avrà inizio il periodo di propaganda  elettorale.
 
In detto periodo, in particolare:
  • è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti murali, stampati murali e giornali murali, nei limiti consentiti dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (articolo 3, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515) e purché indichino il nome del committente responsabile  (articolo 3, commi 2, della legge 1O dicembre  1993,  n. 515).
  • è consentito l'uso di altoparlanti su mezzi mobili soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale ma solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente;
  • è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, la pubblicità elettorale fonica (art. 49 del  d.P.R.  16 settembre  1996,  n. 610);
  • sono consentiti, dal 13 maggio 2022, i comizi e le riunioni elettorali senza obbligo di preavviso al Questore (articolo  7, comma 1, della legge  24 aprile 1975, n. 130);
  • è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere  fisso,  in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti (articolo 6, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212);
  • è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico  o  aperto al  pubblico  ed  ogni forma di propaganda luminosa mobile (articolo 6, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212);
  • è vietato, dal 15° giorno antecedente alla data delle votazioni, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni  e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (articolo 8, comma 1, della  legge 2812000);
  • sono vietati dalle ore 24:00 del 2° giorno precedente a quello della votazione, i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta (articolo 9 della legge  212/1956,  e successive modifiche);
  • è vietata, nei giorni destinati alla votazione, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali (articolo 9, secondo comma, della legge 212/1956,  e successive modifiche).
Per ogni ulteriore informazioni si rinvia alla Circolare prefettizia n. 8 consultabile al seguente link
http://www.prefettura.it/palermo/index.php?f=Spages&s=multisezione.php&id_sito=1203&nodo=332546331&nodo_padre=332546091&tt=ok
Settore I - Ufficio elettorale

 


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